Via Satta 62, Carbonia 09013, Italia
327 7570044

Statuto Club Camperisti per Passione Sardegna APS

Camperisti per passione Sardegna

CLUB CAMPERISTI PER PASSIONE SARDEGNA

VIA SATTA 62 CARBONIA

STATUTO ASSOCIAZIONE

“CLUB CAMPERISTI PER PASSIONE SARDEGNA APS”

TITOLO I. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata.

È costituita l’Associazione denominata “CLUB CAMPERISTI PER PASSIONE SARDEGNA APS”, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di CLUB CAMPERISTI PER PASSIONE SARDEGNAAPS.

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. 

L’Associazione fissa la propria sede in Carbonia, Via Satta 62. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento. L’Associazione ha durata illimitata.

 ARTICOLO 2. Statuto

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell’ordinamento giuridico. 

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale.

L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati e dei loro familiari mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

 L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare:

  • promuovere e diffondere lo spirito associativo tra tutti i possessori di veicoli ricreazionali; 
  • promuovere e diffondere le bellezze della nostra città, della nostra isola la Sardegna e dei suoi prodotti tipici;
  • organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs n. 117/2017;
  • svolgere ogni funzione di ricerca ed approfondimento per l’individuazione di servizi da fornire ai camperisti itineranti, così da creare un punto di riferimento nazionale ed internazionale della nostra città e della nostra isola;
  • diffondere la cultura “del rispetto dell’ambiente”;
  • divulgare la realtà del turismo itinerante presso i vari Enti Locali;
  • ricercare e concedere sempre maggiori facilitazioni ai soci sotto forma di convenzioni;
  • curare le relazioni con altre Associazioni italiane e straniere per favorire il turismo in Sardegna e nella nostra città;
  • curare le relazioni con Enti Locali pubblici e privati;

 Articolo 4. Associati

Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni dì promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, è ammesso il ricorso iscritto dell’interessato presso l’Organo di Controllo, appositamente nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento; se la domanda non viene respinta entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione si intende automaticamente accolta. In caso di non accoglimento, la quota versata verrà restituita. 

Articolo 5. Diritti e doveri degli Associati 

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione. 

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente dell’associazione e presso la sede dell’associazione, entro giorni quindici (15) dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con richiesta tramite Racc. A/R o mail certificata da inviare alla associazione presso la sede della medesima. 

Gli associati hanno il diritto di usufruire fin dal momento dell’accoglimento della domanda di tutti i servizi forniti dall’Associazione, ma non avranno diritto di voto prima di 60 (sessanta) giorni dall’iscrizione; non potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo prima di 1 (uno) anno. 

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività dell’associazione e conoscerne i programmi. 

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

La tessera di Associazione al Club Camperisti per PassioneSardegna è rilasciata all’associato ed al suo nucleo familiare convivente. La espressione di voto all’interno delle assemblee può essere espletata da uno dei familiari, qualora l’associato sia assente o impossibilitato. 

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di associato 

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. 

Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. 

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati. 

L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l’Organo di Controllo, appositamente nominato; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Organo stesso.

ARTICOLO 7. Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli aderenti; 
  2. il Consiglio Direttivo; 
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo; 
  4. l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge. 

ARTICOLO 8. Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea. 

ARTICOLO 9. Convocazione 

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

 L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L’assembleapuò essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, google, meet, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

ARTICOLO 10. Assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

1.L’Assemblea ordinaria: 

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 
  3. approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; 
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
  5. delibera sull’esclusione degli associati; 
  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2.L’Assemblea straordinaria: 

  1. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; 
  2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; 
  3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale. 

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie), in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita. 

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.

 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza. 

ARTICOLO 11. Consiglio Direttivo

 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni e possono essere rieletti. 

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento. 

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. 

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali. Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.

La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. 

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire l’Organo di Controllo, appositamente nominato, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 12. Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’Assemblea. 

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. 

ARTICOLO 13. Vice Presidente 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

 Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. 

ARTICOLO 14. Segretario

 Il Segretario dell’Associazione viene nominato e revocato dal Presidente sentito il parere favorevole del Comitato Direttivo, può essere scelto tra i consiglieri, soci o anche tra soggetti esterni all’associazione; nel caso in cui venga nominato tra i soci il segretario non ha diritto di voto.

 Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci; gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco degli associati garantendone libera visione all’associato che lo richieda;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza; 
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

ARTICOLO 15. Il Tesoriere

Al Tesoriere vengono demandate:

  • La tenuta della contabilità dell’Associazione, il controllo dei fondi a disposizione del Segretario per le piccole spese di segreteria, i pagamenti e le riscossioni.
  • La cura la stesura della contabilità dell’esercizio sociale,
  • la stesura del bilancio consuntivo che sottopone, con i documenti giustificativi, al controllo ed all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio.
  • La predisposizionedello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
  • La tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché la conservazione delladocumentazione relativa;
  • la riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato. 

ARTICOLO 16. Esercizio sociale L’esercizio sociale 

Inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. 

  1. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’ ad. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato. 
  2. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. 
  3. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
  4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art.13, 3° comma, del D. Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua. 
  5. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
  6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.

ARTICOLO 17. L’Organo di controllo 

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. 

ARTICOLO 18. Scritture contabili 

Il Consiglio Direttiva gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art.13 e dall’art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Sono libri sociali dell’Associazione 

  1. II libro degli associati, contenente l’elenco degli associati dell’Associazione; 
  2. Il libro dei verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;
  3. Il libro dei verbali del Consiglio Direttiva, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; 
  4. Il libro verbali dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. 
  5. La tenuta dei libri sociali di cui alle lettere a), b), c) è a cura del Segretario dell’Associazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  6. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. 
  7. Ogni verbale deve esser firmato dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o.

ARTICOLO 19. Risorse economiche 

L’Associazione trae le proprie risorse da:

  • quote associative; 
  • contributi degli aderenti;
  • contributi pubblici e privati; 
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • donazioni e lasciti testamentari; 
  • rendite patrimoniali;
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa; 
  • entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall’art. 79 del D. Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all’art. 85 del D. Lgs. 117/17;
  • entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse; 
  • entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti; 
  • ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione 

ARTICOLO 20. Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ARTICOLO 21. Assicurazione dei volontari 

Tutti gli aderenti dell’Associazione che prestano attività di volontariato non occasionali sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

ARTICOLO 22. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea. 

Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 ARTICOLO 23 – Disposizioni finali Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento pubblico.